Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026. Il testo contiene misure di forte impatto per il settore dell’edilizia e delle infrastrutture che spaziano dalla semplificazione procedurale a nuove iniezioni di liquidità per le imprese ferroviarie, fino a un massiccio piano di investimenti per il settore idrico.
Di seguito le principali novità: La “Conferenza di Servizi Accelerata”
diventa strutturale e telematica. L’art. 5 dello schema di D.L. c.d.
PNRR è intervenuto sulla L. n. 241/1990, rendendo strutturale la
conferenza di servizi accelerata che era stata introdotta in via
emergenziale dal D.L. 76/2020.
Vengono istituiti specifici programmi
di sovvenzione (contributi in conto capitale) per garantire la
realizzazione degli obiettivi del PNRR (Missione 2, Componente 2):
• Impianti di produzione di biometano (Investimento 1.4).
• Impianti agrivoltaici (Investimento 1.1).
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo (Investimento 1.2).
L’art.
12 del decreto-legge PNRR 4 introduce una modulistica standard per gli
enti di formazione e un modulo unico digitale interoperabile per la
trasmissione telematica degli attestati di formazione alle Camere di
Commercio (entro 10 giorni dalla fine del corso); il sistema consentirà
il caricamento automatico delle qualifiche professionali direttamente
nelle visure camerali delle imprese e l’aggiornamento automatico delle
qualifiche professionali riducendo gli oneri burocratici per le imprese.
Per
garantire la continuità dei cantieri ferroviari PNRR, il decreto
introduce una misura “salva-liquidità” per le imprese appaltatrici. RFI
S.p.A. è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti
affidatari un anticipo fino al 10% dell’ammontare delle riserve già
iscritte in contabilità.
Per accelerare la creazione di nuovi
posti letto per studenti, il decreto proroga il Commissario
straordinario fino al 2029 e introduce come deroga urbanistica che gli
interventi di edilizia universitaria non necessitino della preventiva
approvazione di piani attuativi (o piani di secondo livello), se già
previsti dagli strumenti urbanistici generali.