La Conferenza è stata organizzata dal Consorzio Concessioni Reti Gas e dal Consorzio Italiano Monitoraggio, in collaborazione con UNCEM e Gruppo Italia Energia. Si è tenuta il 21 ottobre a Bologna
Dopo oltre quindici anni dalla sua emanazione, si potranno vedere, a partire dalla fine del 2016, gli effetti del D.Lgs. n. 164/2000 (Decreto Letta) e s.m.i. rispetto alle gare per la concessione del servizio di distribuzione di gas naturale. Va rilevato che tale normativa include nella procedura di gara tutti i comuni italiani, quindi anche gli oltre 1200 non metanizzati, in quanto la concessione verrà affidata sulla base dei 177 ambiti previsti in Italia, che includono appunto tutti i comuni italiani, senza eccezioni.
Tuttavia, il gestore aggiudicatario della concessione non è obbligato ad estendere ai comuni non metanizzati la rete di distribuzione del metano, a meno che non siano garantiti finanziamenti pubblici in conto capitale, pari almeno al 50% del valore complessivo dell’opera da realizzare. Pertanto, l’eventuale metanizzazione del comune privo della rete potrà risultare, a causa dell’eccessiva distanza dalla rete nazionale e/o dell’esiguo numero di utenti, molto onerosa per il gestore e, quindi, non sostenibile. Non essendo previsto dalla normativa l’obbligo all’estensione della rete per il soggetto aggiudicatario, salvo che sia richiesta dal bando di gara, è evidente che a molti comuni italiani sarà preclusa ancora a lungo (o forse per sempre) la possibilità di accedere alla fornitura di gas metano, determinando un serio danno alle famiglie ed alle imprese, favorendo così lo spopolamento dei territori pedemontani; anche nel caso siano forniti da GPL, va considerato che il costo energetico è almeno il doppio del metano.
Tutto questo mentre sono state sviluppate tecnologie, come il Gas Naturale Liquido, oppure sono sorte aziende, nell’ambito della distribuzione gas, in grado di assicurare questo servizio anche a comuni e frazioni non metanizzati e con un esiguo numero di utenti. Per Gaetano Armao, Docente di diritto amministrativo dell'Università di Palermo: "Il legislatore doveva concedere la possibilità ai comuni non metanizzati di allungare la concessione. Si sarebbe così favorito l'investimento sulla nuova rete. La collaborazione tra comuni vicini tra metanizzati e non potrebbe portare all'allargamento della rete". Si tratta di misure importanti se si considera che su 900 comuni in Sicilia sono un centinaio quelli senza rete. E la situazione non è più rosea per i piccoli comuni montani
Fin quando infatti non verranno prese in considerazione queste specifiche realtà territoriali e non verrà data ai comuni non metanizzati la possibilità di essere riforniti anche da gas metano non proveniente dalla rete nazionale, gli utenti saranno obbligati a ripiegare su GPL, aria propanata, pellet, legna o gasolio, con notevoli svantaggi economici, pratici ed ambientali.
Il D. Lgs. 164/2000 prevede che nei comuni (e poi negli ambiti costituiti a seguito dei successivi interventi normativi), vi sia un solo Concessionario per la distribuzione del metano; di fatto, se quest’ultimo non ha interesse alla estensione della rete di distribuzione in tali Comuni, potrebbe impedire l’intervento di altri operatori. Non vi sono infatti nel bando-tipo clausole di salvaguardia per tali comuni, i quali, se non ne è prevista la metanizzazione nel piano di sviluppo, resterebbero per altri 12 anni privi delle forniture di metano, compreso il GNL che potrebbe essere distribuito con carri bombolai o con le nuove tecnologie di refrigerazione del metano liquido.