Questi dati sono stati comunicati dal presidente del GSE
durante la scorsa assemblea ANCI. Ma costituire una CER è sempre possibile, se
si sa da dove cominciare. Soprattutto, l'offerta dell'incentivo PNRR non è
ancora scaduta: si può fare domanda entro il 31 marzo 2025, salvo preventivo
esaurimento delle risorse disponibili. Vediamo dunque come procedere.
CHE COS'È UNA CER
Anzitutto, una CER è un insieme di cittadini che condivide
l'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di uno o più membri
associati. I "cittadini" possono essere o privati o imprese o enti
pubblici (gli stessi municipi), oppure ancora enti religiosi e di protezione
ambientale ecc. Insomma, tutti, a eccezione delle aziende più grandi ed
energivore.
Si può aderire a una CER o in qualità di produttore [di
energia rinnovabile] o di autoconsumatore, condividendo l'energia in eccesso
prodotta da un proprio impianto, o di semplice consumatore di energia
elettrica, che ha attiva una propria utenza e null'altro.
Il requisito principale è che i componenti si trovino
all'interno di un medesimo perimetro geografico. Non esiste un limite massimo,
per quanto riguarda il numero; più vincoli subentrano quando si parla di
incentivi, ma per ora soffermiamoci sulla descrizione di una CER in generale.
È la rete nazionale di distribuzione che rende possibile la
condivisione dell'energia. Condivisione definita "virtuale", perché
non avviene fisicamente, attraverso un'infrastruttura dedicata; in altre
parole, non esiste un collegamento fisico diretto tra i membri per lo scambio
di energia. Piuttosto, esiste un sistema di contabilità che gestisce il flusso
attraverso la rete.
Nel concreto, la quantità di energia prodotta da un impianto
e immessa nella rete viene misurata, così come la quantità consumata dai membri
della CER. La rete elettrica tiene traccia di questi flussi, attribuendo
benefici – incentivi – in proporzione all'energia condivisa.
COME SI COSTITUISCE
Dopo aver definito il progetto, quindi gli utenti a cui
associarsi ed eventualmente l'area dove realizzare gli impianti, è necessario
costituire legalmente la CER, scegliendo per lei una forma giuridica
(associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, onlus ecc.).
Difatti, le CER devono avere un proprio atto costitutivo e un proprio statuto.
Devono essere dotate di autonomia giuridica.
I partecipanti mantengono comunque tutti i loro diritti di
clienti finali: possono scegliere il loro fornitore di energia elettrica e
anche uscire dalla Comunità in qualsiasi momento (fermo restando il rispetto
delle regole dello statuto).
Per quanto riguarda le unità di produzione, sono ammessi gli
impianti fotovoltaici, così come qualunque altro tipo di impianto per la
generazione di energia rinnovabile (eolico, idroelettrico, biogas, biomasse
solide…).
TUTTI GLI INCENTIVI DISPONIBILI
Per tutte le CER sono previsti incentivi in due forme.
Tariffa incentivante sull'energia prodotta da rinnovabili e
autoconsumata [virtualmente]. Viene riconosciuta dal GSE, che si occupa anche
del calcolo della quantità effettiva, per un periodo di 20 anni dalla data di
entrata in esercizio di ciascun impianto. Si tratta di 60-120 euro per
megawattora (MWh), in base alla taglia dell'impianto e del valore di mercato
dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista un'ulteriore
maggiorazione fino a 10 €/MWh in base alla posizione geografica.
Corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata.
Definito dall'ARERA, vale circa 8 €/MWh.
Per quanto riguarda l'energia "in eccesso", non
autoconsumata, questa rimane nella disponibilità dei produttori ed è
valorizzata a condizioni di mercato.
Infine, per le sole CER ubicate in Comuni con una
popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, è previsto un contributo in conto
capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del
PNRR (vd. capitolo successivo).
Tra i requisiti, gli impianti devono avere potenza non
superiore a 1 megawatt e devono essere di nuova o relativamente
"nuova" costruzione (entrati in servizio successivamente alla data
del 16 dicembre 2021).
Esiste anche un vincolo geografico, per l'accesso agli
incentivi. Tutti gli azionisti devono essere ubicati nell'area geografica i cui
punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla
stessa cabina elettrica primaria (qui la mappa interattiva, per farsi un'idea
più precisa).
Le richieste di accesso si effettuano tutte tramite il
portale del GSE: https://areaclienti.gse.it.
FOCUS SUL CONTRIBUTO PNRR
Le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR sono
le seguenti:
·
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
·
fornitura e posa in opera dei sistemi di
accumulo;
·
acquisto e installazione macchinari, impianti e
attrezzature hardware e software;
·
opere edili strettamente necessarie alla
realizzazione dell'intervento;
·
connessione alla rete elettrica nazionale;
·
studi di prefattibilità e spese necessarie per
attività preliminari;
·
progettazioni, indagini geologiche e
geotecniche;
·
direzione lavori e sicurezza;
·
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del
progetto.
·
Le ultime quattro voci di spesa, dal punto 6 al
punto 9, sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso
a finanziamento.
Questi i costi d'investimento massimi:
·
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
·
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a
20 kW e fino a 200 kW;
·
1.100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e
fino a 600 kW;
·
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a
600 kW e fino a 1.000 kW (1 MW).