HOME   ▸   NEWS   ▸  

Comunità energetiche rinnovabili, sette mesi dopo al decreto

26 novembre 2024
La nuova disciplina sulle Comunità Energetiche Rinnovabili è entrata in vigore sette mesi fa. Da allora, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha ricevuto più di 430 richieste di accesso, mentre sono 630 le richieste per il contributo del PNRR per impianti da realizzare nei piccoli Comuni.

Questi dati sono stati comunicati dal presidente del GSE durante la scorsa assemblea ANCI. Ma costituire una CER è sempre possibile, se si sa da dove cominciare. Soprattutto, l'offerta dell'incentivo PNRR non è ancora scaduta: si può fare domanda entro il 31 marzo 2025, salvo preventivo esaurimento delle risorse disponibili. Vediamo dunque come procedere.

 

CHE COS'È UNA CER

Anzitutto, una CER è un insieme di cittadini che condivide l'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di uno o più membri associati. I "cittadini" possono essere o privati o imprese o enti pubblici (gli stessi municipi), oppure ancora enti religiosi e di protezione ambientale ecc. Insomma, tutti, a eccezione delle aziende più grandi ed energivore.

Si può aderire a una CER o in qualità di produttore [di energia rinnovabile] o di autoconsumatore, condividendo l'energia in eccesso prodotta da un proprio impianto, o di semplice consumatore di energia elettrica, che ha attiva una propria utenza e null'altro.

Il requisito principale è che i componenti si trovino all'interno di un medesimo perimetro geografico. Non esiste un limite massimo, per quanto riguarda il numero; più vincoli subentrano quando si parla di incentivi, ma per ora soffermiamoci sulla descrizione di una CER in generale.

È la rete nazionale di distribuzione che rende possibile la condivisione dell'energia. Condivisione definita "virtuale", perché non avviene fisicamente, attraverso un'infrastruttura dedicata; in altre parole, non esiste un collegamento fisico diretto tra i membri per lo scambio di energia. Piuttosto, esiste un sistema di contabilità che gestisce il flusso attraverso la rete.

Nel concreto, la quantità di energia prodotta da un impianto e immessa nella rete viene misurata, così come la quantità consumata dai membri della CER. La rete elettrica tiene traccia di questi flussi, attribuendo benefici – incentivi – in proporzione all'energia condivisa.

 

COME SI COSTITUISCE

Dopo aver definito il progetto, quindi gli utenti a cui associarsi ed eventualmente l'area dove realizzare gli impianti, è necessario costituire legalmente la CER, scegliendo per lei una forma giuridica (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, onlus ecc.). Difatti, le CER devono avere un proprio atto costitutivo e un proprio statuto. Devono essere dotate di autonomia giuridica.

I partecipanti mantengono comunque tutti i loro diritti di clienti finali: possono scegliere il loro fornitore di energia elettrica e anche uscire dalla Comunità in qualsiasi momento (fermo restando il rispetto delle regole dello statuto).

 

Per quanto riguarda le unità di produzione, sono ammessi gli impianti fotovoltaici, così come qualunque altro tipo di impianto per la generazione di energia rinnovabile (eolico, idroelettrico, biogas, biomasse solide…).

 

TUTTI GLI INCENTIVI DISPONIBILI

Per tutte le CER sono previsti incentivi in due forme.

Tariffa incentivante sull'energia prodotta da rinnovabili e autoconsumata [virtualmente]. Viene riconosciuta dal GSE, che si occupa anche del calcolo della quantità effettiva, per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto. Si tratta di 60-120 euro per megawattora (MWh), in base alla taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista un'ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in base alla posizione geografica.

Corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata. Definito dall'ARERA, vale circa 8 €/MWh.

Per quanto riguarda l'energia "in eccesso", non autoconsumata, questa rimane nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato.

Infine, per le sole CER ubicate in Comuni con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR (vd. capitolo successivo).

Tra i requisiti, gli impianti devono avere potenza non superiore a 1 megawatt e devono essere di nuova o relativamente "nuova" costruzione (entrati in servizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021).

Esiste anche un vincolo geografico, per l'accesso agli incentivi. Tutti gli azionisti devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla stessa cabina elettrica primaria (qui la mappa interattiva, per farsi un'idea più precisa).

Le richieste di accesso si effettuano tutte tramite il portale del GSE: https://areaclienti.gse.it.

 

FOCUS SUL CONTRIBUTO PNRR

Le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR sono le seguenti:

·         realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

·         fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

·         acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;

·         opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;

·         connessione alla rete elettrica nazionale;

·         studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;

·         progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;

·         direzione lavori e sicurezza;

·         collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

·         Le ultime quattro voci di spesa, dal punto 6 al punto 9, sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

 

Questi i costi d'investimento massimi:

·         1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

·         1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

·         1.100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

·         1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW (1 MW).